Amministrazione Trasparente
L'accesso civico generalizzato, introdotto dall'art. 5 co. 2 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal D.lgs. 25 maggio 2016 n. 97, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5 bis del suddetto decreto legislativo. Tale tipologia di accesso civico è stata prevista con la finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico (art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 33/2013).
https://www.anticorruzione.it/-/accesso-civico-e-accesso-civico-generalizzato
La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve identificare in maniera chiara e puntuale i documenti o atti di interesse per i quali si fa richiesta; non sono, dunque, ammesse richieste di accesso civico generiche. L'amministrazione non è tenuta a produrre dati o informazioni che non siano già in suo possesso al momento dell'istanza.
La richiesta di accesso civico generalizzato deve essere presentata alla Scuola utilizzando l'apposito modello da inviare mediante l'indirizzo pec loic81000n@pec.istruzione.it